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Regolamentazione del Professionista in Nutrizione

ed Educazione Alimentare

  • È importante sapere che solo il Biologo Nutrizionista o il Medico Dietologo possono secondo la legge prescrive autonomamente diete e programmi alimentari, mentre il Dietista può elaborare diete solo ed esclusivamente in collaborazione e su prescrizione medica.

  • L’attività del Biologo Nutrizionista e professionista in educazione alimentare è regolamentata dalle seguente normativa: Legge 396/67, DPR 328/2001, Legge 3/2018, D. Lgs. 502/1992.

  • Il Biologo Nutrizionista può svolgere l’attività solo se abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sez. A dell’Albo Professionale.

  • Gli obblighi legislativi prevedono l’iscrizione all’ente di previdenza Enpab, pertanto nelle ricevute fiscali, e quindi nelle tariffe, è obbligatorio applicare il contributo integrativo pari al 4%, mentre la ricevuta è esente dall’imposta IVA (Art. 10, c. 18, D.P.R. 633/1972), ma è dovuta l’imposta di bollo, nella misura di euro 1,81, sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

  • E’ fatto anche obbligo al professionista di dotarsi di assicurazione (art. 10 Legge 24/2017).

  • Il professionista deve osservare il Codice Deontologico ed applicare quanto in esso contenuto (Del. Consiglio Ordine 24/01/2019 n. 271).

  • E’ dovere del professionista accertare l'identità della persona che chiede consulenza, tutelando i dati personali e dello stato di salute del soggetto, nel rispetto della privacy per garantire un rapporto di fiducia indispensabile affinché il percorso intrapreso sia efficace.

  • Le spese sostenute per le visite nutrizionali e il rilascio di un piano alimentare personalizzato, rientrano nelle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, in quanto l’attività professionale del biologo nutrizionista si configura, a norma di legge (Legge 396/67), tra le prestazioni sanitarie.

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